Infedeltà del fidanzato: può determinare l’addebito se viene scoperta dopo le nozze?

Che succede in caso di tradimento scoperto dopo il matrimonio? Immaginiamo che una coppia si sposi ma che, dopo qualche mese, la moglie scopra una vecchia email inviata dal marito a una presunta amante quando i due non erano ancora sposati. Lui la rassicura dicendo di non aver più visto e sentito quella donna dal giorno dopo le nozze; del resto, non ci sono ulteriori prove a parte l’e-mail incriminata che, appunto, è anteriore. Lei vorrebbe separarsi ma lui si oppone sostenendo di non avere alcuna colpa per il fallimento del matrimonio.

Cosa prevede la legge in casi del genere? Si può chiedere l’addebito per un tradimento anteriore al matrimonio? La risposta è abbastanza semplice.

L’obbligo di fedeltà scatta solo con il matrimonio. È da questo momento, infatti, che marito e moglie sono tenuti a rispettare i doveri coniugali imposti dal Codice civile. Tra questi doveri, vi è appunto quello di rispettare il coniuge e non tradirlo.

Rilevano anche i tradimenti virtuali, quelli cioè tra persone che si scrivono tramite il web se, dalle conversazioni online, risulti una relazione affettiva, sentimentale o anche solo un’attrazione fisica. Uno scambio di foto hard con una donna mai vista dal vivo è causa di addebito, così come lo è – secondo la giurisprudenza – la semplice iscrizione a un sito di incontri.

Dunque, il tradimento rileva come causa di addebito solo se avvenuto dopo le nozze e prima dell’eventuale separazione. Peraltro, una volta che i coniugi si siano lasciati, è ben possibile avviare ulteriori relazioni senza infrangere il dovere di fedeltà che, come detto, con la separazione cessa definitivamente.

Cosa comporta l’addebito? Il coniuge cui viene imputata la fine del matrimonio – nel nostro caso per via della relazione adulterina – e che quindi subisce l’addebito non può più chiedere l’assegno di mantenimento né può vantare alcun diritto ereditario sull’altro coniuge. Eccezionalmente, il tradimento può consentire di richiedere il risarcimento del danno tutte le volte in cui le modalità con cui si è estrinsecato – pubbliche e plateali – abbiano leso la reputazione dell’altro coniuge.

Torniamo ora al nostro quesito di partenza: che succede in caso di tradimento scoperto dopo il matrimonio? È sicuramente diritto del coniuge tradito chiedere la separazione: la separazione, infatti, viene concessa quando la convivenza diventa impossibile, a prescindere dalle ragioni e dalle eventuali colpe. Essa potrebbe dipendere anche da un semplice stato di disinnamoramento. Peraltro, chi chiede la separazione non è tenuto a motivare e dimostrare le ragioni al giudice, potendo limitarsi ad affermare che la convivenza è oramai intollerabile.

L’avvio della causa avverrà anche se l’altro coniuge – il presunto traditore – intende opporsi alla richiesta di separazione perché non si può impedire a un coniuge, che voglia dire addio all’altro, dall’intraprendere la procedura di separazione e divorzio. Quindi, con o senza il consenso dell’altro coniuge, la causa per lo scioglimento del matrimonio va ugualmente avanti.

Ciò che però rileva è che, non essendo il tradimento anteriore al matrimonio un comportamento colpevole, esso non potrà dare origine a una pronuncia di addebito. Si avrà così una separazione pura e semplice, senza alcuna responsabilità in capo all’uno o all’altro coniuge.

Resterà eventualmente l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento al coniuge il cui reddito sia più basso di quello dell’altro, se tale disparità non è dovuta a sua inerzia nel cercare un’occupazione. È infatti onere di chi chiede gli alimenti dimostrare non solo di non essere in grado di mantenersi da solo con il proprio reddito, ma anche di non poter trovare un altro lavoro che gli consenta di rendersi autonomo: e ciò può avvenire per via dell’età avanzata, per una condizione di salute che ne riduca la capacità lavorativa o per saturazione del mercato (ma a tal fine bisognerà dimostrare di aver tentato in tutti i modi di cercare un impiego, eventualmente partecipando a bandi e concorsi e iscrivendosi alle liste di collocamento).

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